1. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è posto a totale carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti ed è coperto mediante i risparmi di spesa conseguenti all'attuazione della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla seguente:
«b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 65 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;».